Circolare 4674

Chiarimenti su assenze per visite specialistiche – Personale ATA

permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria sino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico

Al personale ATA
OGGETTO: Chiarimenti su assenze per visite specialistiche – Personale ATA
Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alle assenze per visite mediche, terapie, esami dia-gnostici o prestazioni specialistiche, con riferimento alle norme attualmente in vigore.
Il CCNL riconosce al solo personale ATA (a T.I. e T.D.) specifici permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria sino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico comprensivi del tempo di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi:
• sono assimilati alle assenze per malattia e calcolati come una giornata ogni 6 ore di permesso ai fini del periodo di comporto;
• possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa e in questo caso assoggettati a decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
• a richiesta di fruizione deve pervenire nel rispetto del preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di urgenza;
• l’assenza va giustificata mediante attestazione di presenza redatta dal medico che riporti l’orario della prestazione.
L’ARAN, con O.A. CIR 2 dell’8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dalla norma: eventuali ulteriori assenze legate alla sottopo-sizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all’istituto della malattia. In tali casi l’attestazione giu-stificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di “incapacità lavorativa” in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l’assenza alla malattia. Il tipico caso di permesso per “analisi cliniche”, ad esempio, ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l’assenza della “incapacità lavorativa” quale ele-mento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l’assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.).
Il nuovo CCNL di comparto (Istruzione e ricerca) del 19/01/2024 riconferma all’art. 69 che la fruizione di permessi ORARI per l’espletamento di visite specialistiche ed esami diagnostici va comprovata con giustificativo da struttura sanitaria, pubblica o privata o dallo specialista indicando l’orario di visita.
La novità riguarda le visite mediche o gli esami diagnostici effettuati SU BASE GIORNALIERA per i quali non è sufficiente la sola attestazione di struttura privata o pubblica o certificato di specialista o certificato di medico curante ma occorre la concomitante inabilità lavorativa temporanea da certificare e attestare in seno allo stesso giustificativo a firma del personale sanitario.
In questo caso, come noto, il regime giuridico ed economico sarà quello della malattia ai fini del computo del periodo di comporto e con relativa decurtazione economica.
Per comodità si riporta il testo della novellata disciplina :
ART 69 c. 11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conse-guente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente appli-cazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, se-condo le previsioni dei commi 9 e 10.
Per ogni ulteriore chiarimento, il personale potrà rivolgersi all’Ufficio di Segreteria.
Si confida nel rispetto delle indicazioni fornite
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa De Vito
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

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